
Da un lato troviamo la Direttiva ATEX “Classificazione” (1999/92/CE) definisce gli obblighi del datore di lavoro nella valutazione del rischio esplosione e nella classificazione delle aree di impianto, individuando le misure tecniche e gestionali necessarie per proteggere i lavoratori.
Dall’altro la Direttiva ATEX “Prodotti” (2014/34/UE), pensata per garantire che macchine, apparecchiature e sistemi di protezione immessi sul mercato europeo siano intrinsecamente idonei a operare in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Comprendere la distinzione tra queste due direttive non è solo un esercizio teorico: è la chiave per costruire impianti realmente sicuri e conformi, evitando interpretazioni errate, sovrapposizioni di responsabilità o valutazioni incomplete.
Per prevenire e proteggere dai rischi di esplosione, il datore di lavoro deve adottare misure tecniche e organizzative seguendo tre principi fondamentali:
Prevenire la formazione di atmosfere esplosive.
Quando ciò non è possibile, evitare le sorgenti di ignizione.
Limitare gli effetti di un’eventuale esplosione per garantire la sicurezza dei lavoratori.
La valutazione del rischio esplosione deve considerare almeno:
Sulla base di questa analisi, le aree vengono classificate in zone:
Gas/vapori/nebbie
Polveri combustibili
In funzione della zona, devono essere impiegate apparecchiature ATEX di categoria adeguata:
Le procedure da seguire per valutare la conformità di apparecchi ATEX, compresi, se necessario, i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione sono le seguenti tratte dalla Guida alla Direttiva ATEX “Prodotti”: immagine 1.
Gruppo | Categoria | Livello di protezione richiesto | Condizioni operative considerate | Destinazione d’uso / Ambiente |
|---|---|---|---|---|
I | M1 | Massimo livello di protezione | Protezione garantita anche in caso di guasto raro, ricorrente o multiplo | Miniere con presenza di grisù (metano) o polveri combustibili |
I | M2 | Elevato livello di protezione | Protezione garantita durante funzionamento normale; l’apparecchio deve essere spento in presenza di atmosfera esplosiva | Miniere con atmosfere potenzialmente esplosive occasionali |
II | Categoria 1 | Massimo livello di protezione | Protezione garantita anche con guasto raro o multiplo | Zone 0 (gas), 20 (polveri): presenza continua o prolungata di atmosfera esplosiva |
II | Categoria 2 | Elevato livello di protezione | Protezione garantita anche con anomalie ricorrenti o difetti prevedibili | Zone 1 (gas), 21 (polveri): atmosfere esplosive probabili |
II | Categoria 3 | Livello di protezione normale | Protezione garantita durante uso normale | Zone 2 (gas), 22 (polveri): atmosfere esplosive poco probabili e per breve periodo |
Le macchine che, durante il normale funzionamento, presentano al loro interno un’atmosfera potenzialmente esplosiva senza però avere alcun punto di contatto o scambio con atmosfere esplosive esterne, non ricadono nell’ambito di applicazione della Direttiva ATEX 2014/34/UE.
Di conseguenza non è richiesta alcuna marcatura ATEX per la macchina nel suo complesso.
Rimane comunque obbligo del fabbricante rispettare il RESS 1.5.7 della Direttiva Macchine, gestendo il rischio di esplosione interna tramite adeguate misure progettuali, tra cui l’utilizzo di componenti interni già certificati ATEX, quando necessario.
Diversamente, se un’attrezzatura che contiene al proprio interno un’atmosfera potenzialmente esplosiva è costruita o funziona in modo tale da poter generare verso l’esterno una propria atmosfera esplosiva — anche solo in una parte che la circonda — allora essa si considera situata in atmosfera potenzialmente esplosiva.
In questo caso l’attrezzatura rientra pienamente nel campo di applicazione della Direttiva ATEX 2014/34/UE e deve essere marcata ATEX.

La marcatura ATEX che è possibile leggere nella targa CE riporta due parti, una obbligatoria secondo la Direttiva 2014/34/UE e una aggiuntiva secondo le norme ad essa armonizzate: immagine 2.
In ordine troviamo:
Marchio CE
Marchio specifico di protezione dalle esplosioni (Esagono Ex)
Gruppo apparecchi
Categoria
Lettera identificativa dei Gas-Vapori (G) e/o della Polveri (D)
Metodo di protezione preceduto ad Ex
Gruppo della sostanza
Classe di temperatura
Livello di protezione EPL
Di seguito una tabella utile per coordinare la categoria, l’EPL e le zone di installazione:
Categoria | EPL | Idonea a zona |
|---|---|---|
3G | Gc | 2 |
2G | Gb | 1 e 2 |
1G | Ga | 0, 1, 2 |
3D | Dc | 22 |
2D | Db | 21 e 22 |
1D | Da | 20, 21 e 22 |
Attenzione: i componenti ATEX assomigliano alle «Quasi Macchine», ovvero sono privi di funzione autonoma, sono destinati ad essere integrati e per questo non sono marcati CE come le apparecchiature ATEX. Prima della loro messa in servizio, deve essere completata l’analisi del rischio e seguita la procedura di marcatura CE ATEX.
[DIRETTIVA 2014/34/UE] Articolo 13: Procedure di valutazione della conformità
3) Ai componenti si applicano le procedure di cui al paragrafo 1, esclusa l’apposizione del marchio CE e la compilazione della dichiarazione di conformità UE. Il fabbricante deve rilasciare un attestato scritto di conformità dal quale risulti la conformità dei componenti con le disposizioni applicabili della presente direttiva, ne specifichi le caratteristiche e le modalità con cui devono essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione per contribuire al rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione.