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Direttive ATEX

La normativa ATEX è spesso percepita come un insieme unitario, ma in realtà si compone di due direttive con finalità profondamente diverse, che coinvolgono attori, responsabilità e momenti del ciclo di vita dell’impianto non sovrapponibili.

1. Due Direttive

Da un lato troviamo la Direttiva ATEX “Classificazione” (1999/92/CE) definisce gli obblighi del datore di lavoro nella valutazione del rischio esplosione e nella classificazione delle aree di impianto, individuando le misure tecniche e gestionali necessarie per proteggere i lavoratori.

Dall’altro la Direttiva ATEX “Prodotti” (2014/34/UE), pensata per garantire che macchine, apparecchiature e sistemi di protezione immessi sul mercato europeo siano intrinsecamente idonei a operare in atmosfera potenzialmente esplosiva. 

Comprendere la distinzione tra queste due direttive non è solo un esercizio teorico: è la chiave per costruire impianti realmente sicuri e conformi, evitando interpretazioni errate, sovrapposizioni di responsabilità o valutazioni incomplete.


2. Direttiva 1999/92/CE

Per prevenire e proteggere dai rischi di esplosione, il datore di lavoro deve adottare misure tecniche e organizzative seguendo tre principi fondamentali:

  1. Prevenire la formazione di atmosfere esplosive.

  2. Quando ciò non è possibile, evitare le sorgenti di ignizione.

  3. Limitare gli effetti di un’eventuale esplosione per garantire la sicurezza dei lavoratori.


La valutazione del rischio esplosione deve considerare almeno:

  • probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
  • probabilità, presenza ed efficacia delle fonti di ignizione (incluse scariche elettrostatiche);
  • caratteristiche dell’impianto, delle sostanze, dei processi e delle loro interazioni;
  • magnitudo degli effetti prevedibili.

Sulla base di questa analisi, le aree vengono classificate in zone:


Gas/vapori/nebbie

  • Zona 0: atmosfera esplosiva presente spesso o per lunghi periodi.
  • Zona 1: atmosfera esplosiva probabile durante le normali attività.
  • Zona 2: atmosfera esplosiva improbabile e di breve durata.


Polveri combustibili

  • Zona 20: nube esplosiva presente spesso o per lunghi periodi.
  • Zona 21: nube esplosiva probabile occasionalmente.
  • Zona 22: nube esplosiva improbabile e di breve durata.

In funzione della zona, devono essere impiegate apparecchiature ATEX di categoria adeguata:

  • Zone 0 / 20 → Categoria 1
  • Zone 1 / 21 → Categoria 1 o 2
  • Zone 2 / 22 → Categoria 1, 2 o 3




3. Direttiva 2014/34/UE

Le procedure da seguire per valutare la conformità di apparecchi ATEX, compresi, se necessario, i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione sono le seguenti tratte dalla Guida alla Direttiva ATEX “Prodotti”: immagine 1

 

Gruppo

Categoria

Livello di protezione richiesto

Condizioni operative considerate

Destinazione d’uso / Ambiente

I

M1

Massimo livello di protezione

Protezione garantita anche in caso di guasto raro, ricorrente o multiplo

Miniere con presenza di grisù (metano) o polveri combustibili

I

M2

Elevato livello di protezione

Protezione garantita durante funzionamento normale; l’apparecchio deve essere spento in presenza di atmosfera esplosiva

Miniere con atmosfere potenzialmente esplosive occasionali

II

Categoria 1

Massimo livello di protezione

Protezione garantita anche con guasto raro o multiplo

Zone 0 (gas), 20 (polveri): presenza continua o prolungata di atmosfera esplosiva

II

Categoria 2

Elevato livello di protezione

Protezione garantita anche con anomalie ricorrenti o difetti prevedibili

Zone 1 (gas), 21 (polveri): atmosfere esplosive probabili

II

Categoria 3

Livello di protezione normale

Protezione garantita durante uso normale

Zone 2 (gas), 22 (polveri): atmosfere esplosive poco probabili e per breve periodo

 

Le macchine che, durante il normale funzionamento, presentano al loro interno un’atmosfera potenzialmente esplosiva senza però avere alcun punto di contatto o scambio con atmosfere esplosive esterne, non ricadono nell’ambito di applicazione della Direttiva ATEX 2014/34/UE. 

Di conseguenza non è richiesta alcuna marcatura ATEX per la macchina nel suo complesso.

Rimane comunque obbligo del fabbricante rispettare il RESS 1.5.7 della Direttiva Macchine, gestendo il rischio di esplosione interna tramite adeguate misure progettuali, tra cui l’utilizzo di componenti interni già certificati ATEX, quando necessario.

Diversamente, se un’attrezzatura che contiene al proprio interno un’atmosfera potenzialmente esplosiva è costruita o funziona in modo tale da poter generare verso l’esterno una propria atmosfera esplosiva — anche solo in una parte che la circonda — allora essa si considera situata in atmosfera potenzialmente esplosiva.

In questo caso l’attrezzatura rientra pienamente nel campo di applicazione della Direttiva ATEX 2014/34/UE e deve essere marcata ATEX.

 

3.1 La marcatura ATEX

La marcatura ATEX che è possibile leggere nella targa CE riporta due parti, una obbligatoria secondo la Direttiva 2014/34/UE e una aggiuntiva secondo le norme ad essa armonizzate: immagine 2

In ordine troviamo:

  1. Marchio CE

  2. Marchio specifico di protezione dalle esplosioni (Esagono Ex)

  3. Gruppo apparecchi

  4. Categoria

  5. Lettera identificativa dei Gas-Vapori (G) e/o della Polveri (D)

  6. Metodo di protezione preceduto ad Ex

  7. Gruppo della sostanza

  8. Classe di temperatura

  9. Livello di protezione EPL

Di seguito una tabella utile per coordinare la categoria, l’EPL e le zone di installazione:

 

Categoria

EPL

Idonea a zona

3G

Gc

2

2G

Gb

1 e 2

1G

Ga

0, 1, 2

3D

Dc

22

2D

Db

21 e 22

1D

Da

20, 21 e 22

Attenzione: i componenti ATEX assomigliano alle «Quasi Macchine», ovvero sono privi di funzione autonoma, sono destinati ad essere integrati e per questo non sono marcati CE come le apparecchiature ATEX. Prima della loro messa in servizio, deve essere completata l’analisi del rischio e seguita la procedura di marcatura CE ATEX.

[DIRETTIVA 2014/34/UE] Articolo 13: Procedure di valutazione della conformità

3) Ai componenti si applicano le procedure di cui al paragrafo 1, esclusa l’apposizione del marchio CE e la compilazione della dichiarazione di conformità UE. Il fabbricante deve rilasciare un attestato scritto di conformità dal quale risulti la conformità dei componenti con le disposizioni applicabili della presente direttiva, ne specifichi le caratteristiche e le modalità con cui devono essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione per contribuire al rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione.

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